POLIZZA VITA: DONAZIONE INDIRETTA.


POLIZZA VITA: DONAZIONE INDIRETTA secondo:


“Si, ma la polizza assicurativa non entra nell’asse ereditario….”
Ottimo, vero, anzi, verissimo ma poi entrando nel merito  la cosa non è così chiara come dovrebbe essere… E’ sicuramente corretto affermare che gli indennizzi provenienti da una polizza vita al beneficiario designato sono acquisiti come un “diritto contrattuale proprio”. Cioè, anche se è chiaro che la somma viene erogata in seguito alla morte dell’assicurato, la compagnia versa l’indennizzo in virtù di uno specifico contratto, il contratto di assicurazione. La morte dell’assicurato, quindi, rappresenta la condizione al verificarsi della quale sorge, in capo al beneficiario designato, il diritto all’indennizzo. L’indennizzo, però, non è patrimonio del de cuius, e per tanto, non rientra nell’attivo ereditario. Fino a qui, quindi, tutto chiaro? Le somme che eroga la compagnia al beneficiario sono della compagnia, e non de defunto. Il beneficiario della polizza , infatti, non necessariamente deve essere anche erede. Anzi, quando individuo nel contratto i futuri beneficiari col termine “eredi”, ciò non sta a significare che essi ricevono a titolo di “erede”, ma si tratta solo di un “meccanismo” volto a individuare i futuri beneficiari.  Solo  per questo motivo significa che le “assicurazioni sulla vita escono dall’asse ereditario”.
Quello che però spesso non viene correttamente capito e interpretato, è che in realtà, poi la polizza DEVE ESSERE CONTEGGIATA a determinati effetti successori. Occorre partire dal presupposto che i premi delle polizze versati dall’assicurato sono “donazioni indirette” in favore dei futuri beneficiari. Questi, quindi, andranno conteggiati, a tutti gli effetti, come donazioni (indirette) effettuate in vita, per i conteggi degli eredi legittimari ai fini del controllo relativo alla eventuale lesione della loro quota di legittima. La polizza (o, meglio, il premio versato in polizza), quindi, è a tutti gli effetti una donazione che incide sulla futura successione, anche se si dice che, “esce dall’asse ereditario“. Allora, giustamente tu penserai, se è una donazione sarà soggetta a tutte le regole delle donazioni….Non proprio tutte…. è una donazione “indiretta”, quindi sicuramente non segue la regola della forma dell’atto pubblico a pena di nullità, ma segue le altre regole delle donazioni, quanto a capacità del donante, casi di revoca, collazione, azione di riduzione….Come, scusa? E la polizza che hai fatto con beneficiaria la tua amante?
Beh, sai, se in famiglia hai qualcuno all’antica, magari non con la tua stessa visione di vita, dopo la tua morte, potrebbe reclamare anche qualcosina…Però sai, anzitutto occorre sapere che la polizza esiste , chi è il beneficiario e che comunque ecceda i limiti della tua disponibile…Questo dice la sentenza, (vedasi Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3263).
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