POLIZZA VITA: DONAZIONE INDIRETTA.
POLIZZA
VITA: DONAZIONE INDIRETTA secondo:
“Si, ma la polizza assicurativa non entra
nell’asse ereditario….”
Ottimo, vero, anzi, verissimo ma poi entrando nel
merito la cosa non è così chiara come
dovrebbe essere… E’ sicuramente corretto affermare che
gli indennizzi provenienti da una polizza vita al beneficiario
designato sono acquisiti come un “diritto contrattuale proprio”. Cioè, anche se
è chiaro che la somma viene erogata in seguito alla morte
dell’assicurato, la compagnia versa l’indennizzo in virtù di uno
specifico contratto, il contratto di assicurazione. La morte
dell’assicurato, quindi, rappresenta la condizione al verificarsi
della quale sorge, in capo al beneficiario designato, il diritto
all’indennizzo. L’indennizzo, però, non è patrimonio del de cuius, e per tanto, non rientra nell’attivo
ereditario. Fino a qui, quindi, tutto chiaro? Le somme che eroga la compagnia
al beneficiario sono della compagnia, e non de defunto. Il beneficiario della
polizza , infatti, non necessariamente deve essere anche erede. Anzi, quando
individuo nel contratto i futuri beneficiari col termine “eredi”, ciò non sta
a significare che essi ricevono a titolo di “erede”, ma si tratta
solo di un “meccanismo” volto a individuare i futuri beneficiari. Solo per questo motivo significa
che le “assicurazioni sulla vita escono dall’asse ereditario”.
Quello che però spesso non viene correttamente capito
e interpretato, è che in realtà, poi la polizza DEVE ESSERE CONTEGGIATA a
determinati effetti successori. Occorre partire dal presupposto che i
premi delle polizze versati dall’assicurato sono “donazioni indirette” in
favore dei futuri beneficiari. Questi, quindi, andranno conteggiati, a tutti
gli effetti, come donazioni (indirette) effettuate in vita, per i conteggi
degli eredi legittimari ai fini del controllo relativo alla eventuale lesione
della loro quota di legittima. La polizza (o, meglio, il premio versato in
polizza), quindi, è a tutti gli effetti una donazione che incide sulla futura
successione, anche se si dice che, “esce dall’asse ereditario“. Allora, giustamente tu penserai, se è una
donazione sarà soggetta a tutte le regole delle donazioni….Non proprio
tutte…. è una donazione “indiretta”, quindi sicuramente non segue la regola
della forma dell’atto pubblico a pena di nullità, ma segue le altre regole
delle donazioni, quanto a capacità del donante, casi di revoca, collazione,
azione di riduzione….Come, scusa? E la polizza che hai fatto con beneficiaria
la tua amante?
Beh, sai, se in famiglia hai qualcuno all’antica,
magari non con la tua stessa visione di vita, dopo la tua morte, potrebbe
reclamare anche qualcosina…Però sai, anzitutto occorre sapere che la
polizza esiste , chi è il beneficiario e che comunque ecceda i limiti della tua
disponibile…Questo dice la sentenza, (vedasi Cassazione civile sez.
III, 19/02/2016, n.3263).
#metticitulatesta
#metticitulatesta
Commenti
Posta un commento