Il regime di comunione legale.




Oggi parliamo di: 
La comunione legale dei beni regola i rapporti
patrimoniali fra i coniugi in mancanza di un diverso
accordo (L. n. 151 del 1975). E’ la soluzione di c.d.
default.
Se nulla è dichiarato, si applica il regime di
comunione legale!
Il Codice Civile individua cosa forma oggetto della
comunione.

In base all’art.177 del Codice Civile, la comunione
legale riguarda i seguenti beni:
•acquisti compiuti dai due coniugi, sia insieme che
separatamente, limitatamente agli acquisti
effettuati dopo il matrimonio e ad esclusione di
quelli relativi ai beni personali (questi beni formano
oggetto della comunione ”immediata”);
•frutti dei beni propri che siano ancora presenti al
momento dell’estinzione della comunione legale
(questi beni formano oggetto della comunione “de residuo”);
proventi dell’attività lavorativa di ciascuno dei
coniugi che siano ancora presenti al momento
dell’estinzione della comunione legale;
• aziende costituite dopo il matrimonio e gestite
da entrambi, compresi i relativi utili ed
incrementi, così come utili ed incrementi delle
aziende gestite congiuntamente, ma costituite
da uno solo dei coniugi antecedentemente al
matrimonio.

 Pertanto:
A meno che non si dimostri che sono stati
acquistati con denaro derivante da successioni,
fanno parte della comunione legale anche:
- gli importi su conti corrente, siano essi
intestati ad un solo coniuge o a entrambi i
coniugi;
- gli importi investiti in fondi e titoli di
Investimento.

L’art. 179 c.c., beni personali, statuisce che non costituiscono
oggetto della comunione legale:
– A) I beni acquisiti da ciascun coniuge prima del matrimonio o
rispetto ai quali lo stesso era titolare di un diritto reale di
godimento
– B) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione (anche mediante legato), quando
all’atto della liberalità o nel testamento non è specificato che gli
stessi sono attribuiti alla comunione
– C) I beni e gli accessori di uso personale e professionale del
coniuge
– D) I beni utili all’esercizio della professione del coniuge, tranne
quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della
comunione
– E) i beni o le somme ottenuti a titolo di risarcimento del danno ed
i trattamenti pensionistici di invalidità
– F) I beni acquistati con il prezzo dei trasferimenti con i beni
personali purchè ciò venga dichiarato nel contratto di acquisto.
L’art. 179 fa riferimento ad un elenco di beni che
non entrano a far parte della comunione legale
sia immediata che de residuo.
Attenzione: l’acquisto di beni immobili o mobili di
cui all’art. 2683 c.c., effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi
delle lettere c), d) ed f) dell’art. 179 c.c. a patto
che tale esclusione risulti dall’atto di acquisto e
se allo stesso abbia partecipato anche l’altro
coniuge.




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