La cointestazione di un conto corrente è una donazione?

La cointestazione di un conto corrente è una donazione?

Se una persona cointesta il proprio conto correte a un’altra, il suo gesto si considera come donazione. Non è necessario che si vada dal notaio, che ci siano testimoni o che la donazione avvenga per iscritto. Ad esempio, se il padre cointesta il proprio conto al figlio si presume che gli abbia voluto regalare il 50% dei soldi depositati. Con la conseguenza che il figlio potrà spendere fino alla metà delle somme sul conto senza dover nulla restituire al genitore; se però oltrepassa tale soglia – fermo il fatto che la banca non può impedirglielo – è obbligato a restituire all’altro cointestatario l’eccedenza del 50% prelevata. Tali aspetti sono stati chiariti nella sentenza che abbiamo citato in apertura.
È sempre però possibile dimostrare che la cointestazione era una semplice simulazione, volta solo a consentire a uno dei titolari di valersi dell’assistenza dell’altro. Ad esempio, se un genitore, in fin di vita, cointesta il conto al figlio solo affinché questi prelevi i soldi per le spese mediche necessarie al primo, per la sua assistenza sanitaria ed, eventualmente, per la cerimonia funebre, tale atto non si può considerare una donazione; ma va comunque dimostrata l’assenza della volontà di donare, poiché diversamente questa si presume.

La cointestazione del conto si considera, quindi, di regola una donazione indiretta che non necessita di forme solenni (come l’atto notarile) anche se la somma in banca era prima appartenuta ad uno solo dei cointestatari. La Cassazione ha anche detto che tale donazione non deve necessariamente avvenire con atto scritto, poiché basta il semplice comportamento che dimostri l’intento di donare.

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