Attenzione ai passaggi di denaro riconducibili a donazioni indirette


Sarà capitato spesso a molti consulenti di assistere al passaggio di danaro tra propri clienti e loro familiari, anche per importi considerevoli, tramite semplice bonifico bancario. D’altro canto oggi tale pratica è ulteriormente avvantaggiata dalle nuove tecnologie, che con un semplice clic consentono di trasferire in piena autonomia, in modo semplice ed immediato,
somme di danaro con tablet, pc e smartphone. Ma dal punto di vista giuridico e fiscale, come va inquadrato il bonifico tra marito e moglie, genitori e figli,  nonni e nipoti, coniuge e amante? Quali consigli ed informazioni dovrebbe dare il consulente al proprio cliente?

La casistica
Occorre anzitutto partire dal presupposto che qualsiasi trasferimento di ricchezza col quale un soggetto impoverisce sé stesso ed arricchisce un altro, senza volere nulla in cambio e, quindi, per spirito di liberalità, è una donazione che, ai sensi dell’art. 782 c.c., tranne per i casi di modico valore, deve essere fatta con atto pubblico notarile a pena di nullità.
Se ci riflettiamo bene, però, è pure vero che, al di là del semplice bonifico, vi sono una serie di atti tipici con i quali comunque si perviene al risultato di arricchire indirettamente un altro soggetto. Basti pensare all’ipotesi del genitore che paga la rata del mutuo al figlio, la rinuncia ad un proprio credito, il pagamento del prezzo per l’acquisto dell’immobile al nipote, la cointestazione del conto corrente col coniuge con provvista del danaro da parte di uno solo dei due. Indubbiamente liberalità donative, per le quali, è evidente, manca comunque il requisito dell’atto pubblico.
La Cassazione: si può arricchire un soggetto anche indirettamente
 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, recentemente (sentenza 18725 del 27 luglio 2017), sono state chiamate in causa per fare chiarezza sul punto.
La Cassazione ha precisato che il contratto a favore del terzo (es. versando danaro sul conto cointestato), il pagamento del debito altrui, la rinuncia del credito verso il proprio debitore, la vendita ad un prezzo irrisorio, devono considerarsi donazioni “indirette”, ossia atti giuridici con i quali, indirettamente, si perviene all’arricchimento di un soggetto ed al corrispondente impoverimento di altro, per la cui validità, però, non è richiesta la forma dell’atto pubblico.
Diversamente, invece, i Giudici hanno chiarito che passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto all’altro deve considerarsi donazioni diretta, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico, sottolineando che “È una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, e cioè senza che l'operazione bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico”.
L’insidia degli obblighi di restituzione
Un' evidente conseguenza di una donazione nulla è che in seguito alla morte del donante, i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma ricevuta dal donatario, e ciò a prescindere dal fatto che la donazione sia stata o meno lesiva dei diritti dei legittimari. La nullità della donazione, infatti, implica che il bene donato si considera come mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli e i suoi eredi, volendo, ne possono pretendere la restituzione. Va sottolineato, inoltre, che l’azione di nullità è imprescrittibile e che, quindi, può essere fatta valere per trasferimenti di somme anche risalenti nel tempo.
Per il Fisco la liberalità va sempre tassata
Se tutto ciò vale per i profili meramente civilistici degli atti di liberalità, va sottolineato che dal punto di vista  fiscale la Cassazione non va molto per il sottile (vedi sent. 634 del 2012), risultando consolidato l’orientamento secondo il quale deve ritenersi soggetta ad imposta di donazione in capo al beneficiario qualsiasi forma di liberalità, a prescindere dalla forma utilizzata e dalla presenza o meno dell’atto pubblico.

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