Metti al riparo il tuo acquisto immobiliare.
Con la (legge n. 124 in vigore dal 29 agosto 2017) oggi esiste una maggior tutela dalle possibili truffe o complicazioni nel momento in cui ci si appresta a effettuare una compravendita immobiliare, quella per cui è possibile chiedere il deposito del prezzo (o del saldo) al notaio che stipula l’atto fino ad avvenuta trascrizione dell’atto di compravendita.
Il deposito del prezzo può essere richiesto per ogni compravendita, non solo unità abitative, e da ambo le parti contraenti. Ma è lecito aspettarsi che questa facoltà venga esercitata più che altro dal compratore, piuttosto che dal venditore. E’, infatti, l’acquirente a rischiare
di “non avere comprato bene” qualora, tra la data di stipula del rogito notarile e quella di trascrizione del contratto di compravendita, venga pubblicato nei registri immobiliari un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale …). E lo stesso nelle ipotesi “più criminose” in cui il venditore venda in mala fede lo stesso immobile a più compratori.
Questi rischi si corrono in quanto, prevale chi per primo ottiene la trascrizione del proprio acquisto e non semplicemente chi per primo ha stipulato l’atto notarile di compravendita. E’ comprensibile, quindi, che il compratore, o l’istituto che ha erogato il finanziamento, non intenda mettere in pericolo il proprio acquisto (o la propria garanzia ipotecaria), soprattutto quando il prezzo della vendita e il valore dell’immobile sono significativi.
Tutela anche in mancanza di un contratto preliminare
Con questa novità legislativa il consulente potrà rappresentare al cliente che esiste uno strumento ulteriore rispetto alla trascrizione del contratto preliminare che consente di “prenotare” l’immobile, rendendolo immune da successivi pesi pregiudizievoli tra la data del preliminare e quella del contratto definitivo. Per poter accedere a questa trascrizione del contratto preliminare è necessario che lo stesso sia stipulato per scrittura privata autenticata o per atto pubblico. E’ quindi necessario che venga redatto a cura di un notaio.
Il conto dedicato
E’, quindi, probabile che lo scenario tradizionale non sarà più quello dove, davanti al notaio, il venditore consegna le chiavi all’acquirente e questo versa il prezzo o il saldo. Ma quello in cui il notaio, richiesto da almeno una delle parti contraenti, deposita il prezzo (o il saldo prezzo) destinato al venditore sul suo “conto dedicato” fino a che non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si sia perfezionato a favore dell’acquirente, senza alcun peso.
Il deposito del prezzo può essere richiesto per ogni compravendita, non solo unità abitative, e da ambo le parti contraenti. Ma è lecito aspettarsi che questa facoltà venga esercitata più che altro dal compratore, piuttosto che dal venditore. E’, infatti, l’acquirente a rischiare
di “non avere comprato bene” qualora, tra la data di stipula del rogito notarile e quella di trascrizione del contratto di compravendita, venga pubblicato nei registri immobiliari un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale …). E lo stesso nelle ipotesi “più criminose” in cui il venditore venda in mala fede lo stesso immobile a più compratori.
Questi rischi si corrono in quanto, prevale chi per primo ottiene la trascrizione del proprio acquisto e non semplicemente chi per primo ha stipulato l’atto notarile di compravendita. E’ comprensibile, quindi, che il compratore, o l’istituto che ha erogato il finanziamento, non intenda mettere in pericolo il proprio acquisto (o la propria garanzia ipotecaria), soprattutto quando il prezzo della vendita e il valore dell’immobile sono significativi.
Tutela anche in mancanza di un contratto preliminare
Con questa novità legislativa il consulente potrà rappresentare al cliente che esiste uno strumento ulteriore rispetto alla trascrizione del contratto preliminare che consente di “prenotare” l’immobile, rendendolo immune da successivi pesi pregiudizievoli tra la data del preliminare e quella del contratto definitivo. Per poter accedere a questa trascrizione del contratto preliminare è necessario che lo stesso sia stipulato per scrittura privata autenticata o per atto pubblico. E’ quindi necessario che venga redatto a cura di un notaio.
Il conto dedicato
E’, quindi, probabile che lo scenario tradizionale non sarà più quello dove, davanti al notaio, il venditore consegna le chiavi all’acquirente e questo versa il prezzo o il saldo. Ma quello in cui il notaio, richiesto da almeno una delle parti contraenti, deposita il prezzo (o il saldo prezzo) destinato al venditore sul suo “conto dedicato” fino a che non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si sia perfezionato a favore dell’acquirente, senza alcun peso.
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