La trasparenza dei costi: le specifiche MIFID II

L’articolo 27 del nuovo Regolamento Intermediari (così come riportato nel Documento di consultazione) in merito ai requisiti generali delle informazioni che devono essere fornite ai clienti, specifica che tali informazioni si riferiscono, tra l’altro, ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi.
Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica.
Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.
Ma ancor più interessante è il rimando che il regolamento Consob fa all’articolo 50 del regolamento UE 2017/565[2], appunto intitolato Informazioni sui costi e gli oneri connessi. In tale articolo si specifica, innanzitutto, che la comunicazione ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri deve essere effettuata sia ex ante sia ex post, e che le imprese di investimento devono presentare in forma aggregata quanto segue:
  1. tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall’impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
  2. tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.


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