Cliente risarcito se ignaro del profilo di rischio inadeguato
Secondo il collegio arbitrale l’investitore deve attivarsi per limitare le perdite di un investimento inadeguato al proprio profilo di rischio
---È il caso di un investitore che chiede il rimborso della somma di 20mila euro investita nel maggio 2015 nella sottoscrizione di alcune quote di un fondo comune di investimento in quanto inadeguato rispetto al proprio profilo di rischio di tipo “conservativo”.
Di tale circostanza l’investitore si sarebbe reso conto solo all’atto della ricezione del rendiconto titoli periodici del giugno 2016. Contesta, inoltre, la violazione degli obblighi di informazione tra cui il linguaggio criptico e farraginoso delle informazioni ricevute, la non coerenza dei questionari sottoposti alla sua firma, la mancata consegna della documentazione relativa all’informativa in materia di incentivi e reclami.
L’intermediario si difende affermando che l’obiettivo del fondo raccomandato al cliente era quello di ottimizzare il rendimento in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni e, comunque, prevedendo l’assunzione di oscillazioni moderate nel breve periodo.
Il Collegio riconosce l’inadeguatezza del profilo di rischio
All’epoca dei fatti le quote del fondo comune rappresentavano l’unico investimento. In precedenza l’investitore aveva solo titoli di stato, tra l’altro alienati per comprare le quote del fondo comune.
Ebbene, da un confronto tra una prima profilatura del rischio nel 2011 a quella successiva del 2014, risultava che la capacità di risparmio del cliente fosse diminuita, mentre le sue competenze in materia finanziaria fossero aumentate.
Ciò nonostante il cliente si era limitato ad investire in titoli di stato, il che induce a ritenere verosimile una sopravvalutazione delle competenze dell’investitore.
I questionari inoltre non risultano essere in linea con gli orientamenti Esma dal momento che si fa un ricorso eccessivo all’autovalutazione del cliente con domande come “Si riconosce nel profilo finanziario sopraindicato?”.
Il Collegio riconosce la perdita
Il Collegio riconosce la perdita
Il Collegio osserva inoltre che il fondo di investimento raccomandato registrava una perdita massima prevedibile su base trimestrale superiore al limite massimo coerente con il profilo di rischio del ricorrente ovvero incorporando una perdita massima prevista pari al 6% su base mensile, a fronte del 6,5% su base trimestrale.
Commenti
Posta un commento